Sez. 6, Sentenza n. 4828 del 02/12/1997 Cc. (dep. 21/01/1998) Rv. 210064 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Sopravvenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. ad opera della sent. n. 77 del 1997 della Corte cost. - Applicabilità ai giudizi in corso nei quali risulta già decorso il termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione, stante la non incidenza delle sentenze di incostituzionalità sui rapporti esauriti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento) e dell'art. 302 dello stesso codice (limitatamente alle parole "nel corso delle indagini preliminari"), non si applica ai procedimenti penali in corso, per i quali, prima della pubblicazione della predetta sentenza, sia già decorso il termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura custodiale previsto per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia; e ciò perché la efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme processuali incontra un limite nei rapporti processuali esauriti. (In senso contrario, vedi annuncio di decisione relativo a Cass., sez. un., c.c. 28 gennaio 1998, Budini ed altri, non ancora depositata al momento della redazione della presente massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)