Sez. L, Sentenza n. 2651 del 07/07/1975 (Rv. 376618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - ATTIVITA NON MANUALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - ATTIVITA NON MANUALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ESCLUSIONE.*
Poiche l'art 4 DPR 30 giugno 1965 n 1124 - tu delle Disposizioni sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - comprende fra le persone soggette all'Assicurazione 'gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive impresè, non deve ritenersi soggetto del rapporto assicurativo l'artigiano, in quanto svolga attivita non gia manuale ma di direzione e amministrazione della propria impresa. Legittimamente, pertanto, il giudice del merito respinge la domanda di rendita e delle altre prestazioni connesse, proposta contro l'Inail dai superstiti parenti di un imprenditore artigiano, deceduto per infortunio in itinere mentre si recava ad acquistare una gru per l'impresa e ad accordarsi per il relativo montaggio, trattandosi di infortunio verificatosi non durante l'espletamento di attivita manuale.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)