Sez. L, Sentenza n. 995 del 05/02/1983 (Rv. 425761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - LIMITI.*
A norma dell'art. 4, n. 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la tutela assicurativa antinfortunistica è accordata all'artigiano in quanto attenda abitualmente al lavoro manuale nell'impresa, ma non anche all'artigiano, pur se lavoratore manuale, come piccolo imprenditore, cioè all'artigiano nell'espletamento della complessa attività imprenditoriale (di carattere organizzativo ma priva del requisito della manualità), che egli svolge con assoluta discrezionalità e all'infuori di qualsiasi vigilanza o controllo. (Conf 1870/82, mass n 419719; (Conf 4998/81, mass n 415779; (Conf 4235/81, mass n 414908; (Conf 4457/80, mass n 408334; (Conf 6589/79, mass n 403330; (Conf 2651/75, mass n 376618).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)