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Sez. L, Sentenza n. 4235 del 29/06/1981 (Rv. 414908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANI - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 4 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la tutela assicurativa antinfortunistica e accordata all'artigiano in quanto attenda abitualmente al lavoro manuale nell'impresa, ma non anche allo artigiano, pur se lavoratore manuale, come piccolo imprenditore, cioe all'artigiano nell'espletamento della complessa attivita imprenditoriale che egli organizza con assoluta discrezionalita e all'infuori di qualsiasi vigilanza e controllo. (Conf 4457/80, mass n 408334; (Conf 6589/79, mass n 403330; (Conf 4234/79, mass n 400752; (Conf 2651/75, mass n 376618).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)