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Sez. L, Sentenza n. 4234 del 18/07/1979 (Rv. 400752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - OPERA MANUALE DELL'ARTIGIANO NELLA PROPRIA IMPRESA - RILEVANZA - INFORTUNIO DIPENDENTE DALL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE ESERCITATA DALL'ARTIGIANO - COPERTURA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AD UN ARTIGIANO CHE SI RECAVA DA UN CLIENTE PER IL CONTROLLO DI UNA FORNITURA.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - OPERA MANUALE DELL'ARTIGIANO NELLA PROPRIA IMPRESA - RILEVANZA - INFORTUNIO DIPENDENTE DALL'ATTIVITA IMPRENDITORIALE ESERCITATA DALL'ARTIGIANO - COPERTURA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AD UN ARTIGIANO CHE SI RECAVA DA UN CLIENTE PER IL CONTROLLO DI UNA FORNITURA.*

Il rischio coperto dall'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art 4 n 3 DPR 30 giugno 1965 n 1124 - secondo cui sono compresi nell'Assicurazione "gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese" - e solo quello dipendente dall'attivita manuale espletata dall'artigiano, e non anche quello dipendente dall'attivita imprenditoriale che egli eserciti. (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza del merito, con cui era stato ritenuto indennizzabile un infortunio occorso ad un artigiano, che si recava da un cliente per il controllo di una sua fornitura). (Conf 2651/75, mass n 376618).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)