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Sez. 2, Sentenza n. 2216 del 05/04/1984 (Rv. 434256 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI INERENTI ALLO STESSO RAPPORTO CONTRATTUALE E RICOLLEGATI RISPETTIVAMENTE A UN DEBITO DI VALUTA E DI VALORE - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434256-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI INERENTI ALLO STESSO RAPPORTO CONTRATTUALE E RICOLLEGATI RISPETTIVAMENTE A UN DEBITO DI VALUTA E DI VALORE - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia vertente su contrapposte pretese creditorie inerenti al medesimo rapporto contrattuale, la circostanza che l'una si ricolleghi ad un debito di valuta (nella specie, pagamento del prezzo di vendita) e l'altra ad un debito di valore (nella specie, risarcimento del danno da inadempimento non osta a che, liquidato in termini monetari il debito di valore, debba dichiararsi la totale o parziale Estinzione dei crediti medesimi per effetto di compensazione, salva restando, in caso di compensazione parziale che implichi un residuo in favore del creditore di valore, la rivalutazione monetaria di tale residuo. (V 3683/81, mass n 414321; (V 2943/80, mass n 406684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)