Sez. 1, Sentenza n. 3683 del 08/06/1981 (Rv. 414321 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI E DEBITI ORIGINATI DA UN UNICO RAPPORTO - DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI E DEBITI ORIGINATI DA UN UNICO RAPPORTO - DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Le norme dettate dal codice civile in materia di compensazione non sono applicabili con riguardo ai crediti e debiti che traggano origine da un unico rapporto (nella specie: di somministrazione), ovvero da rapporti accessori, poiche, in tal caso, la valutazione delle rispettive pretese si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (Conf 2943/80, mass n 406684; (Conf 646/80, mass n 404051; (Conf 2637/77, mass n 386319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)