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Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 09/02/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272057 - 01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI | Caricatore di un'arma - Legge n. 43 del 2015 di conversione del decerto legge n. 7 del 2015 - Qualificazione come "parte di arma" - Esclusione - Obbligo di denuncia - Casi - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272057-01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte; ne consegue che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 17/04/2015 num. 43 CORTE COST., Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)