Sez. 3, Sentenza n. 45151 del 14/10/2015 Ud. (dep. 11/11/2015) Rv. 265458 - 01
ARMI - IN GENERE | Caricatore di un'arma - Qualificazione come parte di arma - Sussistenza - Conseguenze.
ARMI - IN GENERE
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)