Sez. 1, Sentenza n. 27814 del 23/04/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255877 - 01
ARMI - IN GENERE | Caricatore di arma - Vendita, detenzione e porto - Illiceità penale - Configurabilità .
ARMI - IN GENERE
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, parte di arma con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della l. n. 895 del 1967.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)