Sez. 1, Sentenza n. 50912 del 26/11/2013 Cc. (dep. 17/12/2013) Rv. 258400 - 01
ARMI - IN GENERE | Caricatore di un'arma - Qualificazione come parte di arma - Configurabilità - Conseguenze.
ARMI - IN GENERE
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della l. 895 del 1967.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1 bis, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)