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Sez. U, Sentenza n. 756 del 04/02/1985 (Rv. 438961 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI INDENNIZZO NONCHÉ DI RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PER L'INOSSERVANZA, DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO, DELL'OBBLIGO DI TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438961-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI INDENNIZZO NONCHÉ DI RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PER L'INOSSERVANZA, DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO, DELL'OBBLIGO DI TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, ENPAS), per sentir condannare questo ultimo alla corresponsione di un equo indennizzo in relazione ad infermità contratta a causa di servizio, nonché al risarcimento degli ulteriori danni che assuma essergli derivati dall'inosservanza da parte del medesimo dell'Obbligo contrattuale di tutelare la propria integrità fisica nell'organizzazione del lavoro, si ricollega a diritti che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 947/81, mass n 411470; (V 604/79, mass n 396748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)