Sez. U, Sentenza n. 4441 del 14/05/1987 (Rv. 453164 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DELL'ART. 2087 COD. CIV. - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'art. 2087 cod. civ., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro, e la cui inosservanza, pertanto, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere dal dipendente medesimo con Azione risarcitoria contrattuale (nell'ordinario termine decennale di prescrizione), indipendentemente dal fatto che la violazione stessa integri estremi di reato, ovvero configuri anche un illecito aquiliano (determinante l'esperibilità di Azione extracontrattuale, in via concorrente, e, quindi, senza che l'eventuale preclusione di quest'ultima, come nel caso di decorso della prescrizione quinquennale, possa incidere sull'Azione contrattuale). Dall'indicata natura contrattuale della domanda diretta a denunciare la violazione dell'art. 2087 cod. civ. consegue che, ove il rapporto di lavoro sia qualificabile come rapporto di pubblico impiego (nella specie, trattandosi di dipendente dell'Inail), la domanda medesima esula dalla cognizione del giudice ordinario e spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 756/85, mass n 438961; (V 5638/83, mass n 430587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)