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Sez. 3, Sentenza n. 7358 del 02/06/2000 (Rv. 537178 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicolo senza specificazione in ordine alle voci di danno - Domanda successiva alla formazione del giudicato proposta in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato - Preclusione - Precedente delimitazione dell'oggetto della domanda a determinate voci - Successiva azionabilità del diritto al risarcimento in relazione ad altre - Ammissibilità - Riserva di richiesta di interessi compensativi in diverso giudizio - Ammissibilità - Regime giuridico del giudizio risarcitorio - Estensione al giudizio relativo alla corresponsione degli interessi compensativi - Configurabilità - Effetti - Partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537178-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")

Nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito esercitabile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come è invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del primo giudizio, e del conseguente giudicato. È, pertanto, ammissibile la domanda del danneggiato rivolta alla corresponsione di interessi compensativi, avanzata in un giudizio diverso dal primo, concernente il risarcimento del danno da circolazione di veicoli, qualora lo stesso, nel primo giudizio, si sia riservato di proporla in altra sede. In tale ipotesi, costituendo gli interessi compensativi componente del danno, il relativo giudizio è assoggettato al medesimo regime di quello risarcitorio, con la conseguenza della necessaria partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo assicurato responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)