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Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 05/07/1986 (Rv. 447170 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SANZIONE - PRONUNCIA SULL'AN DELLA INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447170-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SANZIONE - PRONUNCIA SULL'AN DELLA INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, i limiti del quale sono segnati dalla causa petendi dell'atto introduttivo e dall'inerente effetto devolutivo. Pertanto, in applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deve escludersi che il giudice adito con opposizione rivolta a contestare soltanto la congruità della sanzione irrogata, possa pronunciare sull'an della stessa infrazione. (V 3625/79, mass n 400042; (Conf 4192/85, mass n 441691; (Conf 9542/82, mass n 421524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)