Sez. 1, Sentenza n. 4192 del 16/07/1985 (Rv. 441691 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE FONDATA SOLTANTO SULLA NON COMMISSIONE DELL'INFRAZIONE CONTESTATA - ACCOGLIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL "QUANTUM" DELLA SANZIONE - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE FONDATA SOLTANTO SULLA NON COMMISSIONE DELL'INFRAZIONE CONTESTATA - ACCOGLIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL "QUANTUM" DELLA SANZIONE - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, qualora la opposizione venga proposta esclusivamente per negare la commissione dell'infrazione contestata, deve ritenersi viziata da extrapetizione la sentenza che accolga l'opposizione medesima per difetto di motivazione in ordine al "quantum" della sanzione, trattandosi di questione che non รจ rilevabile d'ufficio, e che si ricollega ad una "causa petendi" diversa da quella posta dall'istante a fondamento della domanda. (V 3542/82, mass n 421524; (V 3625/79, mass n 400042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)