Sez. 2, Sentenza n. 6317 del 16/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215395 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Condanna a grave pena detentiva irrogata all'esito del doppio grado di giudizio - Idoneità a fondare un giudizio di ragionevole possibilità di fuga - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, una sentenza di condanna, emessa all'esito del doppio grado di giudizio, ad una grave pena detentiva può essere posta a base di un giudizio di ragionevole probabilità di fuga dell'imputato, ove non ristretto in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)