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Sez. 1, Sentenza n. 5536 del 24/10/1996 Cc. (dep. 25/11/1996) Rv. 206041 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Ritenuta sussistenza sulla base di sola condanna a pena grave - Legittimità - Esclusione - Parametri di valutazione.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206041-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

L'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga non può essere desunta "sic et simpliciter" dalla particolare gravità della pena inflitta con la sentenza di primo grado, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità che deve essere ricavato da elementi concreti, e non meramente congetturali, e può fondarsi anche sulla natura degli addebiti nonché sulla previsione, in relazione allo sviluppo del processo, di una più o meno prossima esecuzione della pena, ma non può prescindere dall'esame di ogni altro elemento che possa influire sulla psiche del soggetto, in un giudizio complessivo della sua personalità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)