Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 23/10/1973 (Rv. 366214 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI DI UN SUOLO PER LA COSTRUZIONE D'UN EDIFICIO IN CONDOMINIO SU DI ESSO CON PROPRIETA ESCLUSIVA PER CIASCUNO D'UNA PORZIONE CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI COMPROPRIETA E COMPROPRIETA PRO INDIVISO DELLE PARTI COMUNI - NATURA - IMPOSTA GRADUALE - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI DI UN SUOLO PER LA COSTRUZIONE D'UN EDIFICIO IN CONDOMINIO SU DI ESSO CON PROPRIETA ESCLUSIVA PER CIASCUNO D'UNA PORZIONE CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI COMPROPRIETA E COMPROPRIETA PRO INDIVISO DELLE PARTI COMUNI - NATURA - IMPOSTA GRADUALE - APPLICABILITA.*
La convenzione con la quale i comproprietari di un suolo stabiliscono di costruirvi un edificio condominiale, in cui ciascuno di essi sara proprietario esclusivo di porzioni corrispondenti alla quota di comproprieta del terreno che gli spetta, e sara comproprietario, pro indiviso, nella stessa misura, delle parti dell'edificio che saranno comuni, stabilendo inoltre che ciascuno di essi sopportera le spese necessarie per la costruzione dell'edificio nella misura che corrisponde alla sua quota di comproprieta sul suolo, non contiene alcuna alienazione o trasferimento di diritti, ma semplicemente la ripartizione degli oneri attinenti alla costruzione dell'edificio e, correlativamente, la ripartizione di quelle porzioni del futuro edificio che non rimarranno indivise. A tale convenzione, avuto riguardo alla sua natura e ai suoi effetti, e applicabile l'imposta graduale prevista per la divisione dallo art 89 della tariffa all a al RD 30 dicembre 1923, n 3269 (legge di registro). (V 844/72, mass n 357033; 3643/71, mass n 355384; (V 2297/68, mass n 334593).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)