Sez. 1, Sentenza n. 844 del 20/03/1972 (Rv. 357033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTITUZIONE DI RECIPROCHE CONCESSIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE DA PARTE DEI COMPROPRIETARI D'UN SUOLO - EFFETTI - BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE TUPINI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSTITUZIONE DI RECIPROCHE CONCESSIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE DA PARTE DEI COMPROPRIETARI D'UN SUOLO - EFFETTI - BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE TUPINI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Il negozio, con il quale i comproprietari di un suolo costituiscono reciproche concessioni di diritti di superficie, non e rivolto a rendere possibile l'Esercizio dello ius aedificandi, che nel regime di comproprieta puo essere esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tende soltanto a modificare il regime giuridico della futura costruzione, sostituendo al diritto di comproprieta sull'intero edificio tanti diritti di proprieta esclusiva su singole parti di esso, quante sono le comproprieta del suolo. Pertanto tale negozio, non rispondendo alla particolare finalita dell'agevolazione tributaria prevista dall'art 14 della legge n 408 del 1949, in funzione dell'esigenza di agevolare l'acquisto di aree edificabili o comunque di diritti che attribuiscono all'acquirente la possibilita di eseguire nuove costruzioni, non puo fruire dell'agevolazione. (V 1845'70, mass n 347831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)