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Sez. L, Sentenza n. 11040 del 23/08/2000 (Rv. 539713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Interposizione illegittima - Modalità di fatto dell'organizzazione e direzione delle prestazioni - Rilevanza - Esistenza di effettiva organizzazione d'impresa nell'appaltatore - Efficacia ostativa dell'operatività del divieto - Insussistenza - Fattispecie relativa a gestione diretta del personale della società appaltatrice da parte del committente.
Stato
decisa il 2000-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369) opera oggettivamente, e, quindi, anche in difetto di un intento fraudolento o simulatorio delle parti, nonché nel caso in cui i relativi presupposti si instaurino di fatto nel corso dell'esecuzione del rapporto, senza che costituisca elemento ostativo la circostanza che l'impresa formalmente appaltatrice e datrice di lavoro sia fornita di una propria organizzazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistere l'ipotesi della interposizione vietata perché le prestazioni lavorative, di ricerca e coordinamento dei documenti di trasporto presso uno scalo merci delle Ferrovie dello Stato, erano effettuate nel quadro di una diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro da parte del personale del soggetto committente, rimanendo puramente formale la gestione dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)