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Sez. 5, Sentenza n. 5220 del 17/12/2003 Cc. (dep. 10/02/2004) Rv. 228070 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini - Impugnabilità unicamente con il rimedio dell'appello e non con il ricorso per saltum in cassazione.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228070-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare non è impugnabile, per saltum, mediante ricorso per cassazione, dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)