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Sez. 6, Ordinanza n. 1235 del 28/11/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228428 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimenti concernenti la revoca o l'estinzione di misure cautelari in corso - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228428-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazione dei provvedimenti concernenti misure cautelari personali, il ricorso immediato per cassazione (cosiddetto "per saltum") per violazione di legge è consentito, a norma dell'art. 311 comma secondo del codice di rito, con esclusivo riguardo alle ordinanze che dispongono la misura coercitiva, mentre per i provvedimenti che riguardano la durata della restrizione (nella specie, la pretesa estinzione della misura per decorrenza dei termini massimi di durata) deve essere proposto appello secondo il disposto degli art. 310 e 311 comma primo cod. proc. pen. (Nell'affermare il principio la Corte ha ritenuto che l'impugnazione direttamente proposta contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione potesse essere riqualificata come appello ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)