Sez. U, Sentenza n. 2756 del 08/03/1993 (Rv. 481303 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - In genere | Interruzione ex art. 299 e segg. cod. proc. civ. - Inammissibilità - Necessità di atti o di iniziative della parte o del difensore - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - In genere
Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ. - ivi compresa la dichiarazione del fallimento di una delle parti -, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, neanche quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti o iniziative della parte o del difensore, poiché, anche in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)