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Sez. 3, Sentenza n. 3700 del 30/05/1988 (Rv. 458951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO E MANCANZA DELLA PROVA DELLA PARTE CIRCA TALE RITIRO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MANCANZA DELLA ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO E MANCANZA DELLA PROVA DELLA PARTE CIRCA TALE RITIRO - CONSEGUENZE.*

La sanzione processuale di improcedibilità dell'appello - prescritta dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. nel caso in cui l'appellante, dopo essersi costituito, non presenti il proprio fascicolo alla prima udienza - non è estensibile alla diversa ipotesi del fascicolo regolarmente presentato ma non più rinvenuto nell'incarto processuale in occasione della rimessione della causa al collegio. In tale situazione, se esiste l'attestazione del cancelliere circa l'avvenuto ritiro del fascicolo, il giudice deve decidere sul gravame in base agli Atti legittimamente a sua disposizione; ove, invece, quell'attestazione manchi e la controparte non fornisca la prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo, malgrado la Mancanza dell'annotazione, il giudice dell'appello - ove gli Atti in suo possesso non gli consentano di controllare la tempestività e la ritualità della impugnazione e l'esame del merito - deve disporre le opportune ricerche da parte del cancelliere e, in caso di insuccesso di esse, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo. (Conf 729/87, mass n 450431; (Conf 1063/85, mass n 439199; (Conf 643/79, mass n 396796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)