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Sez. 5, Sentenza n. 9079 del 28/01/2003 Cc. (dep. 26/02/2003) Rv. 224151 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni riguardanti terzi rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagato - Qualità di indagato - Formale imputazione già intervenuta - Necessità - Esclusione - Successiva formale instaurazione di procedimento penale a suo carico - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224151-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale (dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto), non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può, e deve, soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. Ne consegue che il riferimento alla "posizione sostanziale" del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)