Sez. 1, Sentenza n. 16146 del 06/02/2001 Cc. (dep. 20/04/2001) Rv. 218550 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dichiarazioni indizianti rese da persona successivamente indagata o che avrebbe potuto astenersi dal renderle - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Ai fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti rese da persona che successivamente acquisti la veste formale di indagato o imputato, ovvero da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., deve aversi riguardo non alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)