Sez. L, Sentenza n. 2853 del 11/03/1995 (Rv. 491088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dichiarazione o comportamento valutabile come dimissioni - Interpretazione - Criteri - Fattispecie relativa ad assenza del lavoratore protrattasi alcuni giorni dopo acceso contrasto col datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Nella valutazione del materiale probatorio, l'indagine del giudice di merito deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni il valore negoziale di un recesso del lavoratore.(Cosiddette dimissioni), data la gravità delle conseguenze dell'accertamento in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. In particolare deve verificarsi, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte dello stesso sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata in maniera idonea comunicata alla controparte. (Nella specie, intervenuto un acceso contrasto tra datore di lavoro e lavoratore, che si era rifiutato di calarsi in un pozzo, adducendo l'insufficienza delle misure di sicurezza, e seguita l'assenza per alcuni giorni del lavoratore - che peraltro aveva poi chiesto di essere riassunto -, il giudice di merito, a fronte di prove testimoniali contrastanti circa la manifestazione da una parte o dall'altra di una volontà di recesso, aveva ritenuto l'esistenza di dimissioni del lavoratore, valorizzando detta assenza dal lavoro, che avrebbe confermato l'esistenza di una volontà risolutoria del prestatore di lavoro. La S.C. ha cassato tale pronuncia, rilevando l'equivocità della circostanza in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)