Sez. 1, Sentenza n. 44 del 09/01/1976 (Rv. 378667 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - NOZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DELIBAZIONE - NECESSITA - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - NOZIONE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DELIBAZIONE - NECESSITA - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'ordine pubblico interno, cui debbono essere conformi le sentenze straniere ai fini della dichiarazione di esecutivita nel territorio dello stato, piu che dalle singole norme del nostro ordinamento, e formato dai concetti ispiratori di esse e, piu precisamente, dai principi fondamentali riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza stessa della societa attuale e, quindi per tale sua peculiare natura, e soggetto a mutare con l'evolversi dei rapporti morali e sociali. L'ordine pubblico cui deve essere raffrontata la sentenza straniera e quello del tempo in cui viene emesso il provvedimento di delibazione e non gia quello del tempo in cui e stata emessa la sentenza da delibare.Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970 n 898 (sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) puo essere dichiarata esecutiva in Italia anche una sentenza straniera di divorzio emanata prima dell'entrata in vigore della legge medesima. (V 1127/72, mass n 357556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)