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Sez. 1, Sentenza n. 543 del 23/01/1980 (Rv. 403935 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - ORDINE PUBBLICO INTERNO - NOZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - FACOLTA CONCESSA AL DEBITORE DALL'ORDINAMENTO SVIZZERO DI ESPLICARE NEL PROCESSO ESECUTIVO OGNI POSSIBILE DIFESA - ATTUAZIONE DEL PREDETTO PRINCIPIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403935-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - ORDINE PUBBLICO INTERNO - NOZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - FACOLTA CONCESSA AL DEBITORE DALL'ORDINAMENTO SVIZZERO DI ESPLICARE NEL PROCESSO ESECUTIVO OGNI POSSIBILE DIFESA - ATTUAZIONE DEL PREDETTO PRINCIPIO - CONFIGURABILITA.*

L'ordine pubblico interno, cui debbono esser conformi le sentenze straniere ai fini della dichiarazione di esecutivita nel territorio dello stato italiano, e formato, piu che dalle singole norme del nostro ordinamento, dai principi fondamentali riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza stessa della societa. Pertanto il rispetto del contraddittorio non va verificato raffrontando pedissequamente le norme straniere con quelle dello ordinamento processuale italiano, bensi considerando la generale esigenza di garantire alle parti un'adeguata possibilita di difesa nel processo; sicche tale esigenza deve ritenersi pienamente rispettata dall'ordinamento processuale svizzero, il quale consente al debitore di esplicare nel processo esecutivo tutte le possibili difese nel merito. (V 44/76, mass n 378667; (V 1127/72, mass n 357556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)