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Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 11/06/1990 (Rv. 467655 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1990-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467655-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

Ai sensi dell'art. 107, comma primo, cod. strad., il conducente deve essere in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede; pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al comma secondo art. 2054 cod. civ., egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (Conf 4295/88, mass n 459314; (Conf 6265/84, mass n 437895; (Conf 2818/83, mass n 427736; (Conf 5659/80, mass n 409510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)