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Sez. L, Sentenza n. 3483 del 21/07/1989 (Rv. 463477 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC.) - MENSA - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463477-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC.) - MENSA - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE.*

Il valore della mensa, o la relativa indennità sostitutiva, ancorché tale erogazione sia prevista dalla disciplina collettiva in stretto collegamento con la presenza al lavoro, è - in quanto prestazione obbligatoria, continuativa e determinata o determinabile - computabile, essendo nullo ogni eventuale patto contrario, sia ai fini del trattamento per le festività, per le quali l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, sia ai fini dell'indennità di anzianità maturata nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982, attesa l'inderogabilità dell'art. 2121 cod. civ., che adotta una nozione di retribuzione onnicomprensiva, nonché ai fini del trattamento per le ferie e della gratifica natalizia, ove la disciplina collettiva (nella specie, per gli addetti all'industria metalmeccanica a partecipazione statale) faccia al riguardo riferimento alla retribuzione globale di fatto. Tale computo, nel caso in cui la disciplina collettiva assegni all'indennità sostitutiva della mensa un valore irrisorio o quasi corrispondente al reale a seconda che la mancata fruizione del pasto dipenda da scelta del lavoratore o da fatto del datore di lavoro, deve avvenire secondo il valore reale del pasto medesimo, essendo tale conclusione imposta, in particolare, dal terzo comma del citato art. 2121 cod. civ. (che include nella retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio) e dalla considerazione della funzione assegnata alla retribuzione - anche in natura - dall'art. 36 della Costituzione. (V 2431/87, mass n 451594; (V 7587/86, mass n 449613; (V 2901/85, mass n 440659).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)