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Sez. 2, Sentenza n. 5317 del 29/05/1998 (Rv. 515927 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Interposizione fittizia di persona - Prova dell'accordo simulatorio - Consapevole adesione del terzo contraente - Necessità - Società di capitali - Rappresentanza da parte di due amministratori a firma congiunta - Partecipazione all'accordo simulatorio di uno solo di essi - Conseguenze - Efficacia dell'accordo simulatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515927-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)

L'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti, ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso attraverso la manifestazione di un intento negoziale volto inequivocabilmente all'assunzione di diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente. Ne consegue che in nessun modo può ritenersi partecipe di un accordo simulatorio una società di capitali rappresentata da due amministratori a firma congiunta (e che congiuntamente abbiano partecipato alla stipula del contratto simulato) qualora uno soltanto di essi abbia partecipato all'accordo simulatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)