Sez. 2, Sentenza n. 4884 del 27/05/1996 (Rv. 497826 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Pendenza di rapporti giuridici o contestazioni giudiziali - Estinzione della società - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 2456 cod. civ., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattovi dall'art. 2516, la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)