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Sez. 2, Sentenza n. 4884 del 27/05/1996 (Rv. 497826 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Pendenza di rapporti giuridici o contestazioni giudiziali - Estinzione della società - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497826-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 2456 cod. civ., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattovi dall'art. 2516, la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)