Sez. 1, Sentenza n. 8099 del 05/09/1996 (Rv. 499484 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Provvedimento di cancellazione della società dal registro delle imprese - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 11 Cost. - Inammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 2456 cod. civ., dispone la cancellazione della società dal registro delle imprese, non ha effetti costitutivi rispetto all'estinzione della società, determinandosi tale effetto soltanto a seguito dell'effettiva cessazione di tutti i rapporti giuridici derivanti dall'attività della società o ad essa riconnessi e non può, pertanto (al pari del provvedimento di revoca della cancellazione emesso in sede di reclamo), essere impugnato con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2453, Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)