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Sez. 2, Sentenza n. 4189 del 17/07/1979 (Rv. 400704 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE SIMULATA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELLO ACQUIRENTE - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE EFFETTIVO - DISCIPLINA EX ART 1417 - PROVA SCRITTA - NECESSITA - PROVA ORALE - INAMMISSIBILITA - DEROGA EX ART 2724 N 2 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400704-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE SIMULATA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELLO ACQUIRENTE - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE EFFETTIVO - DISCIPLINA EX ART 1417 - PROVA SCRITTA - NECESSITA - PROVA ORALE - INAMMISSIBILITA - DEROGA EX ART 2724 N 2 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'art 1417 cod civ e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova orale, in forza della deroga ex art 2724 n 2 cod civ (impossibilita morale o materiale per il contraente di procurarsi una prova scritta), in quanto tale deroga e inapplicabile a termini dell'art 2725 cod civ nei casi come la compravendita immobiliare, nei quali sia richiesta la Forma scritta non solo a pena di nullita, ma anche ai fini probatori. (Conf 196/74, mass n 367791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 com. 2, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)