diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 839 del 05/02/1980 (Rv. 404283 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE EX ART 1669 COD CIV - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404283-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE EX ART 1669 COD CIV - CONDIZIONI.*

La responsabilita dell'appaltatore, ipotizzata dall'art 1669 cod civ, ricorre non soltanto quando l'edificio crolli in tutto o in parte o presenti evidente pericolo di rovina, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, ma pure quando l'edificio presenti vizi tali dai quali siano derivate o possano derivare conseguenze che compromettano il normale godimento dell'opera destinata a lunga durata. (V 3286/73, mass n 367146; (V 1622/72, mass n 358441; (Conf 1426/76, mass n 380139).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)