Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458553 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - LIMITAZIONI - DISTINZIONE TRA SIMULAZIONE RELATIVA E SIMULAZIONE ASSOLUTA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - LIMITAZIONI - DISTINZIONE TRA SIMULAZIONE RELATIVA E SIMULAZIONE ASSOLUTA.*
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla Forma scritta ad substantia, quando l'Azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa: nel caso di simulazione assoluta, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali, e, in particolare, al divieto di prova testimoniale e a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 2724 cod. civ., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso; invece, nel caso di simulazione relativa, venendo in considerazione la esistenza e validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i più rigorosi limiti che all'ammissibilità della prova per testimoni (e quindi, ex art. 2729 cod. civ., per presunzioni) derivano dall'art. 2725 cod. civ., secondo cui la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la Forma scritta ad substantiam è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo. (Conf 850/86, mass n 444380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)