Sez. U, Sentenza n. 10910 del 19/12/1994 (Rv. 489298 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Riscontro della giurisdizione del giudice italiano - Criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Riferimento all'obbligazione posta a fondamento della pretesa - Necessità - Luogo di esecuzione - Individuazione - Criteri - Conseguenze - Domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale - Presentazione da parte dell'acquirente italiano nei confronti di società olandese venditrice impegnatasi ad installare un impianto industriale - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano, in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita (art. 5, n.I conv. cit.) va riferito all'obbligazione su cui si basa la pretesa fatta valere dall'attore ed il luogo di esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito (sentenza Corte Giustizia CEE 6 ottobre 1976, in causa 14/76). Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, proposta dall'acquirente italiano nei confronti di società olandese, che si era impegnata a vendere e ad installare un impianto industriale, funzionante o collaudato, in quanto l'obbligo del venditore di provvedere al montaggio dell'impianto costituisce un requisito indispensabile per l'adempimento dell'obbligo di consegna ed il luogo di esecuzione di questa s'identifica con gli stabilimenti dell'acquirente in Italia.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)