Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 giugno 1972, causa 2/72
Epigrafe
Nella causa 2-72
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
SALVATORE MURRU, residente in Gairo (Nuoro),
e
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, 17/19 Rue de Flandre, Parigi,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, lettera r), 27, 28 e 33 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici ;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
L'appellante nella causa principale, sig. Murru, lavorava successivamente in Italia e in Francia, dal 1938 al 1963:
paragrafo 3
in Italia dal 1938 al 1946; dal 1952 al 1955; dal 1961 al 1963.
in Francia dal 1947 al 1951; dal 1956 al 1959.
paragrafo 4
Pare che abbia smesso qualsiasi attività subordinata in Italia nel 1963. Sembra tuttavia che sia rimasto disoccupato dal 24 luglio al 27 novembre 1964, senza ricevere sussidi pur essendo iscritto come disoccupato presso un ufficio del lavoro in Italia.
paragrafo 5
Basandosi sul regolamento n. 3 del Consiglio il Murru, dichiarato invalido l'11 giugno 1965, nel giugno 1965 presentava domanda alla Caisse régionale d'assurance maladie de Paris (in prosieguo: la Cassa), per ottenere la pensione d'invalidità in Francia. La Cassa respingeva la domanda, per il motivo ch'egli non possedeva, al momento della realizzazione del rischio, cioè l'11 giugno 1965, i requisiti prescritti dalle leggi francesi.
paragrafo 6
Il Murru, riteneva che, a norma dell'art. 1, lettera r), del regolamento n. 3, la Cassa, onde stabilire s'egli possedesse detti requisiti, avrebbe dovuto tener conto del periodo di disoccupazione accertato, da lui trascorso in Italia (25 luglio — 27 novembre 1964). Sapendo che, secondo le leggi francesi, i periodi di disoccupazione accertata sono equiparati ai periodi di attività subordinata, ricorreva alla commission de première instance du contenxieux de la sécurité sociale et de la mutualité de Paris.
paragrafo 7
Questa, con provvedimento 18 marzo 1970, decideva che il regime di previdenza sociale istituito dalla Comunità economica europea a favore dei lavoratori migranti non consentiva al Murru di chiedere la pensione d'invalidità ad un ente francese, dato che le leggi italiane non equiparano a periodi di lavoro i periodi di disoccupazione senza sussidio. Il Murru interponeva appello dinanzi alla Corte d'appello di Parigi la quale, avendo accertato che le parti contrastavano sull'interpretazione degli artt. 1, lettera r), 27, 28 e 33 del regolamento n. 3 del Consiglio, con sentenza 1o dicembre 1971 ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguente questione:
paragrafo 8
«Se, a norma del regolamento n. 3 della CEE, onde stabilire se un periodo di disoccupazione vada assimilato ad un periodo di lavoro ai fini del diritto alla pensione d'invalidità, si debba aver riguardo alle norme vigenti in proposito nel paese dove è trascorso il periodo di disoccupazione ovvero a quelle del paese al quale viene chiesta la pensione d'invalidità.»
paragrafo 9
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 1972. A norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la CFDT, in nome del Murru, la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris e la Commissione delle Comunità europee. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
La Commissione ha svolto le sue osservazioni orali nell'udienza del 25 aprile 1972.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 maggio 1972.
paragrafo 12
La Commissione era rappresentata dal suo consigliere giuridico, avvocato Italo Telchini.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE
paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell' art. 20 dello statuto si possono così riassumere:
paragrafo 2
L'appellante nella causa principale osserva che, a norma dell'art. 250 del code de la Sécurité sociale (nella sua versione precedente) gli occorrono, per aver diritto alla pensione d'invalidità, o 480 ore di lavoro nell'anno precedente la dichiarazione d'invalidità (di cui 120 nel primo trimestre) o un periodo equivalente di disoccupazione involontaria accertata.
paragrafo 3
Il semplice fatto che, dal 25 luglio al 27 novembre 1964, sia stato iscritto presso l'ufficio del lavoro di Gairo come disoccupato, gli attribuisce quindi il diritto alla pensione d'invalidità. Non si può invocare — come ha fatto la Cassa — l'art. 1 lettera r) del regolamento n. 3 per trarne la conclusione che i periodi da equipararsi ai periodi di lavoro vanno determinati dalle leggi sotto le quali sono stati compiuti.
paragrafo 4
Dato che le leggi italiane equiparano ai periodi di lavoro solo i periodi nei quali è stato corrisposto il sussidio di disoccupazione, tale conclusione porterebbe al risultato assurdo che i lavoratori migranti sarebbero privati dei diritti previdenziali da un'interpretazione troppo restrittiva di una disposizione comunitaria intesa a favorire la libera circolazione della monodopera, agevolando la conservazione e l'acquisto dei diritti alle prestazioni previdenziali.
paragrafo 5
Una siffatta interpretazione sarebbe del resto in contrasto con l'art. 28 del regolamento n. 3 il quale stabilisce che «l'ente di ciascuno Stato membro stabilisce, in base alle proprie leggi, se l'interessato possiede i requisiti prescritti per aver diritto alle prestazioni contemplate dalle medesime leggi». Almeno per quanto riguarda l'acquisto del diritto alla prestazione, si deve ammettere che il periodo di disoccupazione sia valutato in base alle leggi del paese al quale viene richiesta la pensione d'invalidità, cioè la Francia.
paragrafo 6
La Caisse régionale d'assurance maladie de Paris osserva che l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Nuoro — ente competente ai sensi dell'art. 1, lettera i) del regolamento n. 3 — non considera il periodo di disoccupazione del Murru (25 luglio — 27 novembre 1964) come equiparato ad un periodo di lavoro, giacché non gli era stato versato il sussidio di disoccupazione.
paragrafo 7
Di fronte al chiaro disposto dell'art. 1 lettera r) del regolamento n. 3, essa non può prendere in considerazione detto periodo come periodo equiparato, con la conseguenza che il Murru non ha diritto alla pensione d'invalidità contemplata dalle leggi francesi.
paragrafo 8
La Commissione delle Comunità europee osserva che, a norma dell'art. 1 lettera r) del regolamento n. 3, per stabilire se ed in quale misura un periodo vada equiparato ad un periodo assicurativo o di lavoro, si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali tale periodo è stato compiuto.
paragrafo 9
Del resto, il fatto che l'art. 51 del trattato CEE — che costituisce il fondamento giuridico del regolamento n. 3 — contempli «il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste» implica che, benché ciascuno Stato membro debba tener conto, oltre ai periodi assicurativi ed equiparati maturati sotto le proprie leggi, dei periodi maturati sotto le leggi degli altri Stati membri, la questione della validità dei periodi va tuttavia risolta alla luce delle sole leggi sotto le quali essi sono stati maturati.
paragrafo 10
Nella sentenza 5 dicembre 1967 (causa 14-67, Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contro Welchner, Raccolta 1967, pag. 399), questa Corte ha già affermato che l'art. 1, lettera r) del regolamento n. 3 si richiama alle condizioni alle quali il diritto interno subordina il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti.
paragrafo 11
Da queste considerazioni discende che la soluzione da dare alla questione potrebbe essere la seguente:
paragrafo 12
«Dall'art. 1, lettera r) del regolamento n. 3 si desume che, per stabilire se un periodo — in particolare un periodo di disoccupazione, quando si tratti di determinare se sussista il diritto alla pensione d'invalidità — sia un periodo equiparato ed in quale misura esso equivalga ad un periodo assicurativo o di lavoro, si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali il periodo stesso è stato compiuto».
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 1o dicembre 1971, pervenuta a questa Corte il 10 gennaio 1972, la Corte d'appello di Parigi ha chiesto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, l'interpretazione del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958 n. 3 (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti) onde accertare se, per stabilire se un periodo di disoccupazione vada equiparato ad un periodo di lavoro — ai fini della determinazione del diritto di un lavoratore migrante alla pensione d'invalidità — si debba aver riguardo alle leggi dello Stato membro nel quale è trascorso il periodo di disoccupazione, ovvero alle leggi dello Stato membro alle cui autorità è stata chiesta la pensione stessa.
punto 2
La causa pendente dinanzi alla Corte d'appello riguarda il caso di un lavoratore migrante, che è stato occupato alternatamente in Francia e in Italia e che ha chiesto ad un ente previdenziale francese la pensione d'invalidità.
punto 3
Posto che le leggi francesi esigono che l'interessato abbia effettuato 480 ore di lavoro subordinato, o assimilato nei 12 mesi precedenti la dichiarazione d'invalidità (rilasciata nella fattispecie nel 1965) occorreva sapere se la disoccupazione del lavoratore durante detto periodo potesse essere «assimilata» ad un periodo di lavoro.
punto 4
Dato che il richiedente aveva risieduto in Italia durante l'anno precedente la dichiarazione d'invalidità e che le autorità italiane competenti hanno dichiarato che un periodo di disoccupazione va «assimilato» (a norma delle leggi italiane) ad un periodo di assicurazione solo se è stato corrisposto il sussidio di disoccupazione, è stato sostenuto che l'ente previdenziale avrebbe nondimeno dovuto tener conto del fatto che l'interessato era stato iscritto come disoccupato, giacché le leggi francesi, ai fini dell'equiparazione di un periodo di disoccupazione, non esigono che venga corrisposto il sussidio.
punto 5
Si tratta quindi d'interpretare il regolamento n. 3 onde accertare se un periodo di disoccupazione — per poter essere equiparato ad un periodo di lavoro — vada valutato in base alle leggi dello Stato membro in cui è stato compiuto, ovvero dello Stato membro in cui viene richiesta la pensione d'invalidità.
punto 6
A norma dell'art. 26, n. 1, del regolamento n. 3, gli artt. 27 e 28 dello stesso regolamento si applicano per analogia al caso del lavoratore migrante, richiedente di una pensione d'invalidità, che sia stato soggetto alle leggi francesi e italiane.
punto 7
L'art. 27 stabilisce che — ai fini dell'acquisto, della conservazione o del ricupero del diritto alle prestazione — qualora l'assicurato sia stato soggetto successivamente o alternatamente alle leggi di due Stati membri, i periodi assicurativi ed assimilati maturati a norma delle leggi di ciascuno degli Stati membri vanno cumulati, purché non si sovrappongano.
punto 8
Dato che questa disposizione non precisa la nozione di «periodo assimilato», ci si deve riferire all'art. 1, lettera r) del regolamento.
punto 9
Questo stabilisce che «Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:… il termine “periodi equivalenti” designa i periodi equivalenti ai periodi d'assicurazione o, all'occorrenza, ai periodi di occupazione, quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione o di occupazione di tale legislazione».
punto 10
Questo duplice richiamo alla legislazione interna manifesta chiaramente il principio per cui detto regolamento, nel contemplare dei «periodi equivalenti», non intende modificare né completare il il diritto nazionale, sempreché questo sia conforme agli articoli 48-51 del trattato.
punto 11
In ispecie l'inciso «nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti …» dimostra che il regolamento si richiama del pari alle condizioni alle quali il diritto interno subordina il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti.
punto 12
Dall'art. 1 lettera r) del regolamento n. 3 si desume pertanto che, per stabilire se ed in quale misura un periodo di disoccupazione vada equiparato ad un periodo di lavoro — ai fini della determinazione del diritto di un lavoratore migrante alla pensione d'invalidità — si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli art. 51 e 177,
visto il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli artt. 1, 26, 27 e 28,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Parigi con sentenza 1o dicembre 1971, afferma per diritto:
Per stabilire se ed in quale misura un periodo di disoccupazione vada equiparato ad un periodo di lavoro — ai fini della determinazione del diritto di un lavoratore migrante alla pensione d'invalidità — si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto.
Firme
Lecourt
Mertens de Wilmars
Kutscher
Donner
Monaco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 giugno 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt