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Sez. 1, Sentenza n. 44638 del 22/11/2007 Cc. (dep. 29/11/2007) Rv. 238484 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Competenza a decidere sulla relativa istanza - Pendenza del giudizio di cassazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238484-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

La competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, nel caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura, in quanto in detta fase il giudice di appello non è più investito di alcuna valutazione in ordine al riesame della pericolosità del proposto, che, pertanto, non può essere privato di un grado di giudizio sull'istanza stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)