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Sez. 1, Sentenza n. 4209 del 19/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208405 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura - Rimedio esperibile - Erronea scelta del mezzo di impugnazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208405-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In difetto di specifiche e diverse previsioni, il provvedimento ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (nella specie avente ad oggetto istanza volta ad ottenere la modifica del luogo fissato per il soggiorno obbligato) è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello di cui al precedente art. 4; e ciò anche nell'ipotesi che sia pendente impugnazione avverso il primo provvedimento impositivo della misura. (Fattispecie in cui era stato esperito ricorso per cassazione avverso il rigetto della citata istanza di modificazione della misura e la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha qualificato il ricorso come appello, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)