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Sez. L, Sentenza n. 12133 del 19/08/2003 (Rv. 565972 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mera specificazione in appello degli elementi del rapporto senza alterazione dei termini della controversia - Mutamento della 'causa petendì - Configurabilità - Esclusione - Ammissibilità della specificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565972-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi", che comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sicché è, invece, ammissibile la mera specificazione degli elementi del rapporto giuridico, in quanto non realizza questo effetto (Nella specie, la parte aveva proposto domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 1988-1992 sull'assunto di avere svolto attività agricola quale compartecipe familiare del suocero; la S.C. ha escluso che costituisse domanda nuova la deduzione con la quale la parte, in secondo grado, aveva precisato che per uno di detti anni aveva svolto attività agricola come compartecipe familiare del cognato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)