Sez. 5, Sentenza n. 7423 del 01/06/2001 (Rv. 547163 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Locazione di fabbricato o di porzione dello stesso da parte di società avente ad oggetto sociale la costruzione e rivendita di fabbricati - Atto rientrante nell'attività propria dell'impresa - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la locazione di fabbricato o di porzione di esso da parte di società, che istituzionalmente si occupa di costruire fabbricati e di rivenderli, è atto che, ai fini dell'applicazione del cosiddetto pro rata di indeducibilità di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633/72, forma oggetto dell'attività propria dell'impresa, se rimanga sul piano della gestione conservativa durante il periodo in cui la situazione del mercato consigli un rinvio della dismissione, rientrando in tale attività non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento "normale" per il conseguimento di quel fine, secondo parametri di regolarità causale, o comunque siano ad esso legati da un nesso di carattere funzionale, non meramente occasionale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)