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Sez. 1, Sentenza n. 3908 del 21/11/1975 (Rv. 378169 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - DIRITTI PER IL SERVIZIO DEL PUBBLICO MATTATOIO - INTRODUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARNI FRESCHE MACELLATE ALTROVE - IMPOSIZIONE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTRODUCONO DETTE CARNI - LICEITA - ESCLUSIONE - VISITA SANITARIA DELLE CARNI FRESCHE MACELLATE ALTROVE - FUNZIONE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEI MACELLI COMUNALI - ESTRANEITA ALLA PREDETTA FUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378169-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - DIRITTI PER IL SERVIZIO DEL PUBBLICO MATTATOIO - INTRODUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARNI FRESCHE MACELLATE ALTROVE - IMPOSIZIONE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTRODUCONO DETTE CARNI - LICEITA - ESCLUSIONE - VISITA SANITARIA DELLE CARNI FRESCHE MACELLATE ALTROVE - FUNZIONE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEI MACELLI COMUNALI - ESTRANEITA ALLA PREDETTA FUNZIONE - ESCLUSIONE.*

E illegittima l'imposizione, da parte dei comuni che gestiscono il macello comunale, di contribuzioni a carico degli operatori economici, che introducono nel territorio comunale carni fresche macellate altrove, in occasione della visita sanitaria cui dette carni debbono essere nuovamente sottoposte, in aggiunta ai diritti percepiti per detta visita, prevista dall'art 61 del tu 27 luglio 1934, n 1265, traendo spunto dall'utilizzazione di locali ed attrezzature dei macelli comunali, strumentali rispetto alla verifica e bollatura delle carni. Tale visita (effettuata ai sensi dell'art 40 del RD 20 dicembre 1928 n 3298, e 11 della legge 25 marzo 1959, n 125) costituisce, infatti, l'espletamento della pubblica funzione di tutela della salute pubblica ed e affidata al veterinario comunale quale organo dello stato, nell'interesse precipuo della collettivita (art 3 comma 5, DPR 11 febbraio 1961, n 264), e non e concepibile un distacco fra pubblica funzione e servizi ad essa accessori (eventualmente suscettibili di autonoma valutazione) con l'inserzione di questi in un collaterale rapporto privatistico, non potendo il cittadino, in relazione ad una fattispecie unitaria di soggezione alla potesta amministrativa di tutela della salute, assumere nello stesso tempo la veste di contraente per l'utilizzazione dei mezzi e delle attivita impiegate dalla pa per l'espletamento di tale pubblica funzione. (Conf 345/74, mass n 368012; 61/74, mass n 367577; (Conf 797/73, mass n 363055).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 1, Regio Decr. 20/12/1928 num. 3298 art. 40, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 61, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 62, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 9, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)