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Sez. U, Sentenza n. 1996 del 11/02/2003 (Rv. 560386 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Revisione dei prezzi - Controversie relative - Disciplina ex legge n. 700 del 1974 - Potere discrezionale dell'amministrazione di accordare o meno la revisione - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti - Riconoscimento del diritto alla revisione da parte dell'amministrazione - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560386-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974, n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non ha introdotto modifiche alla precedente normativa circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione (salvo patto contrario, da ritenere valido fino all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che espressamente lo vieta), con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge n. 700 del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere dell'amministrazione non venga positivamente esercitato con il riconoscimento, esplicito o implicito, della revisione. A tale ultimo riguardo, l'atto di riconoscimento non può essere individuato in atti interni della pubblica amministrazione, meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento, ma solo in atti provenienti dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1974 num. 700, Legge 22/02/1973 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)