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Sez. U, Sentenza n. 23072 del 27/10/2006 (Rv. 595907 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Appalto a prezzo chiuso - Diritto al compenso revisionale - Presupposti - Riconoscimento della P.A. appaltante - Requisiti - Mancanza - Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. - Anche per l'emissione di decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595907-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Negli appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso non sussiste il diritto alla revisione prezzi per l'appaltatore, in difetto di una delibera o atto interno degli organi legittimati dell'amministrazione appaltante, che accerti le condizioni di legge per concedere all'appaltatore la revisione dei prezzi e riconosca il relativo credito allo stesso, a mezzo dell'organo che rappresenta la stazione appaltante. Quando manchi la ricognizione del credito al compenso revisionale, espressa o tacita, della P.A., negata con corretta interpretazione del giudice del merito dell'atto indicato come ricognizione del credito dell'appaltatore, e il contratto di appalto vieti la revisione, deve escludersi si sia costituito il diritto soggettivo dell'impresa appaltatrice, che resta titolare del solo interesse legittimo il cui accertamento compete alla giurisdizione del giudice amministrativo, con difetto di ogni potere di quello ordinario di emettere decreto ingiuntivo di pagamento per il predetto titolo. (Fattispecie relativa a controversia insorta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)