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Sez. U, Sentenza n. 400 del 15/07/1999 (Rv. 528591 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione prezzi - Disciplina (previgente) ex legge n. 700/1974 - Carattere discrezionale del potere dell'amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Riconoscimento del beneficio da parte dell'amministrazione committente - Necessità - Requisiti di legittimazione dell'organo dell'ente pubblico ai fini del riconoscimento - Posizione soggettiva dell'appaltatore - Natura di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528591-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di revisione dei corrispettivi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974 n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non introduce modifiche alla precedente normativa, circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione, con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere non venga positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito od implicito - che per essere valido ed efficace deve provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente - del compenso revisionale (fattispecie anteriore all'introduzione di un diverso meccanismo di adeguamento all'inflazione da parte della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109).

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1974 num. 700, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)