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Sez. 6, Sentenza n. 1112 del 19/04/1983 Cc. (dep. 02/07/1983) Rv. 159713 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159713-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'attività impeditiva prevista dall'art. 219 cod. proc. pen. deve riferirsi alle forme di coercizione autorizzate dall'ordinamento penale, e in essa non è compresa la possibilità di emettere provvedimenti a contenuto ordinatorio riservati dalla legge ad altre autorità, nemmeno in funzione anticipata e con carattere di provvisorietà rispetto all'intervento di dette autorità. (fattispecie in tema di processo del lavoro, dal quale scaturiva un ordine di riassunzione non ottemperato; il pretore penale procedeva a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 388 cod. pen., ordinando la riassunzione ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen.; la Cassazione ha annullato il provvedimento). (V mass n 131524; (Conf mass n 152202; (Conf mass n 150579; (Conf mass n 150574; (Conf mass n 129977).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 220 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)