Sez. 3, Sentenza n. 2366 del 05/12/1980 Cc. (dep. 19/10/1981) Rv. 150579 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COSTRUZIONE ABUSIVA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DATO DAL PRETORE EX ART. 219 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COSTRUZIONE ABUSIVA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DATO DAL PRETORE EX ART. 219 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ.*
È illegittimo l'ordine di demolizione di costruzione abusiva impartito dal pretore ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen., ispirato all'intento di far cessare la permanenza ovvero gli effetti dannosi permanenti di reati inerenti. Esso infatti, lungi dall'essere atto preparatorio della decisione finale, per renderla all'occorrenza attuabile, anticipa indebitamente un provvedimento oblatorio che il giudice può bensì adottare talvolta, ma solo con la sentenza di condanna (così l'art. 23 legge 2 febbraio 1974 n. 64 in materia antisismica), e nello stesso tempo, versandosi in tema di costruzione abusiva, preclude l'adozione da parte del sindaco di una sanzione amministrativa tipica che a tale autorità compete per legge (art. 15, terzo comma della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e, prima di questa, art. 32, secondo comma legge urbanistica), senza che alcuna norma gliene attribuisca il potere specifico; pertanto esorbita totalmente dalla sfera di applicazione della norma invocata, sia per la natura intrinsecamente definitiva anziché preliminare e strumentale del provvedimento, sia per la attribuitagli funzione di prevenzione e di sicurezza anziché di repressione giudiziaria. (Conf mass n 2365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)